Art. 7.
(Tassa unica di concessione regionale).

      1. È istituita la tassa unica di concessione per l'esercizio della pesca nelle acque interne. Le regioni provvedono al riparto degli introiti derivanti dalla tassa unica secondo i seguenti criteri generali:

          a) alle regioni stesse per i propri compiti istituzionali e per il finanziamento o il cofinanziamento di particolari progetti di miglioramento e di rinaturalizzazione degli ambienti acquatici e di salvaguardia delle specie autoctone con valenza interprovinciale;

          b) alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie o conferite;

          c) alle associazioni locali di pesca riconosciute, per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti specifici di miglioramento e di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua nonché di salvaguardia delle specie autoctone;

          d) relativamente all'ammontare totale derivante dalla tassazione della sola pesca professionale, alle associazioni di categoria per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti di miglioramento della selettività di cattura degli attrezzi di pesca o di compensazione in caso di riduzione dello sforzo di pesca.

      2. Le regioni e le province provvedono ad iscrivere nei propri bilanci le somme di cui al comma 1 in apposite unità previsionali di base.
      3. Per la particolare natura e destinazione delle somme di cui al presente articolo è ammessa l'iscrizione ai residui passivi dei rispettivi bilanci degli enti di cui al comma 1 per un solo anno successivo a quello di avvenuto impegno delle somme medesime sulle pertinenti unità previsionali di base.
      4. Le associazioni locali di pescatori dilettanti riconosciute e le associazioni nazionali di pescatori accreditate, se beneficiarie

 

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di finanziamenti o cofinanziamenti, sono tenute annualmente a rendicontare l'utilizzo di tali somme ai sensi delle disposizioni del codice civile vigenti in materia.